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DIRITTO COSTITUZIONALE
LA LIBERTÀ DI CULTO

La libertà di culto individuale e privata è illimitatamente garantita dalla Costituzione della Repubblica, il cui ordinamento è laico e pluralista, per il quale l’aspetto “religioso” non ha rilevanza pubblica, essendo considerato un fatto personale, appartenente alla cosiddetta privacy, che è tutelata dalla legge in diversi aspetti delle relazioni intersoggettive. La libertà di culto è una delle colonne portanti dell’organizzazione soci-culturale della società italiana; un principio fondamentale dell’ordinamento, un riconoscimento filosofico antropologico naturale di un interesse dell’individuo umano, che impropriamente viene chiamato diritto dell’uomo impropriamente e in modo fuorviante, perché il diritto nasce dalla legge e se non c’è legge, ci sarà interesse, esigenza esistenziale, ma non diritto. È la legge emanata da un legislatore sovrano, che esercita la sua sovranità su un territorio e ha la potenza di imporne coattivamente l’osservanza, che produce “diritti” e “obblighi”: diritti da pretendere, obblighi da osservare. Noi musulmani, che viviamo in Italia, dovremmo imparare a memoria le norme della costituzione italiana, di cui qui di seguito facciamo esposizione, con relativi chiarimenti, per prendere la opportune iniziative al fine di poter giungere a realizzare una struttura organizzata unitaria della Presenza Islamica sul territorio, tale da venire in possesso delle condizioni richieste dalle Leggi della Repubblica, per ottenere da essa il riconoscimento della Personalità giuridica, al fine di negoziare con la Commissione affari Costituzionali una Intesa, che ottenga l’approvazione del Legislatore Italiano per mezzo di una Legge che trasformi in diritti quelle che ora sono esigenze spirituali, sociali, culturali: luoghi di culto [moschee], festività religiose [le due feste comandate dell’Islàm] diritto al permesso del venerdì in orario di rito congregazionale, il permesso retribuito di eseguire i riti di adorazione che cadono nel tempo lavorativo, cimiteri, libri di testo emendati da false rappresentazioni dell’Islàm, refezione scolastica halal nelle scuole elementari, diritto di libero accesso per assistenza religiosa in carcere e in ospedale… E per fare questo è necessario che tutti noi si faccia conoscere il vero volto dell’Islàm a ogni livello sociale, in ogni occasione, in ogni ambiente, tale da produrre un favore nella maggioranza politica del Parlamento, che è il Legislatore Italiano. La Costituzione espone i valori ideali, sociali, culturali, filosofici, politici sui quali si fonda la vita della società, non stabilisce diritti, ai diritti danno vita le leggi emanate dal Parlamento.

Art. 19 Costituzione
Tutti hanno diritto di professare, liberamente, la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.
Tutela e limiti della libertà religiosa
Tutti, ovvero tutte le persone che si trovano a qualsiasi titolo sul territorio dello Stato hanno diritto a beneficiare di quanto previsto dall’art. 19.• Ciò significa che sono costituzionalmente vietati i limiti posti all’esercizio di tale diritto, ad eccezione che si tratti di riti contrari al buon costume.
Tutela e limiti della libertà religiosa
Il diritto di professare la propria fede religiosa è dunque parte dei diritti fondamentali di cittadini e di migranti, nonché di coloro che si trovano, anche temporaneamente, nel territorio della Repubblica.
L’esercizio del culto deve poter avvenire in forma individuale e anche in forma associata. L’esercizio del culto in forma associata rinvia a quanto stabilito dagli art. 7 e 8 Costituzione. L’esercizio del culto è imprescindibile dal diritto di farne propaganda. Viene così garantito il diritto di proselitismo.
Art.7
Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani.I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.
[I Patti Lateranensi sono stati modificati dall’Accordo concordatario del 18 febbraio 1984, reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121 (G.U. 10 aprile 1985, n. 85, suppl.)]
Art. 8
Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano.
I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.
[A regolare tali rapporti sono intervenute le leggi 11 agosto 1984, n. 449, 22 novembre 1988, n. 516, 22 novembre 1988, n. 517 e 8 marzo 1989, n. 101 (G.U. 13 agosto 1984, n. 222; 2 dicembre 1988, n. 283; 23 marzo 1989, n. 69), emesse sulla base di previe «intese» intercorse, rispettivamente, con la Tavola valdese, le Chiese cristiane avventiste, le Assemblee di Dio e le Comunità ebraiche, e più di recente le leggi 5 ottobre 1993, n. 409 (G.U. 11 ottobre 1993, n. 239), 12 aprile 1995, n. 116 (G.U. 22 aprile 1995, n. 94), 29 novembre 1995, n. 520 (G.U. 7 dicembre 1995, n. 286), 20 dicembre 1996, nn. 637 e 638 (G.U. 21 dicembre 1996, n. 299), per la regolamentazione dei rapporti con altre confessioni o per la modifica delle precedenti intese].
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L’art. 19 della Costituzione Repubblicana stabilisce che ordinamento è pluralista in materia religiosa. Questa scelta non dipende dalla reciprocità applicata da altri ordinamenti o paesi, ma è una scelta unilaterale della Costituzione Italiana. Pertanto ogni confessione religiosa svolge liberamente la sua attività nel territorio dello Stato.
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Esercitare il culto in privato o in pubblico il culto significa riconoscere uno spazio pubblico alla religione. Per esercitare il culto le confessioni e i credenti devono poter disporre di spazi idonei a svolgere tale attività. Ne deriva l’obbligo per lo Stato non solo di consentire ma anche di facilitare la disponibilità di edifici di culto in quanto in essi si esercita una attività delle formazioni sociali a carattere religioso.
Le norme sugli edifici di culto
• Nell’ordinamento italiano il diritto di disporre di edifici di culto é indipendente dall’aver stipulato un’intesa con lo Stato. • Esso discende direttamente dall’art. 19 della Costituzione che assicura a tutti – cittadini e stranieri - il diritto di celebrare il culto. • Pertanto gli Enti territoriali devono prevedere nei piani regolatori aree destinate alla costruzione di edifici di culto quali opere di urbanizzazione secondaria e agevolare i finanziamenti per la costruzione (art. 12 L. 10/1997).
• Il diritto di costruire un edificio di culto non può essere sottoposto a referendum, come chiede invece il ddl n. 1246 del 4 giugno 2008 proposto dall’On. Cota che stabilisce inoltre che la costruzione dell’edificio non può avvenire a meno di un Km da un altro edificio di culto .
• Leggi regionali disciplinano la materia, in conformità alla Costituzione.
• La Sentenza 195/93 della Corte Costituzionale ha stabilito che non si possono escludere dal diritto a richiedere finanziamenti per la costruzione di edifici di culto le confessioni prive di intesa, abrogando l’art. 1 della legge della Regione Abruzzo a riguardo.
• La Corte Costituzionale con la Sentenza 346 dell‘816 luglio 2002 ha abrogato l’art 1 della legge della Regione Lombardia del 9 maggio 1992, n. 20 che escludeva dall’accesso alle aree per la costruzione di edifici di culto e dal finanziamento pubblico le confessioni religiose prive di intesa.
Articolo 21 della Costituzione italiana: il diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.
L’articolo 21 sancisce la libertà d’espressione: “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione”.
L’Articolo 21 della Costituzione italiana sancisce e difende la libertà di espressione e di informazione; in particolare la libertà di espressione è una delle condizioni base per il progresso delle società democratiche e per lo sviluppo dei singoli cittadini, però esistono dei “limiti”, infatti, non può essere tutelata, incondizionatamente, e non può essere garantita, secondo quanto stabilito dalla Costituzione, una libertà di pensiero illimitata. L’abbigliamento è una forma di espressione del pensiero, che numerose manifestazioni ha avuto nella storia dell’umanità, come comunicazione silenziosa della propria appartenenza religiosa, politica, sociale nazionale. La donna musulmana, che veste in obbedienza ai canoni del codice abbigliamentare islamico, obbedendo alla visione del mondo dell’Islàm e al codice di vitata che si fonda sul Corano e l’insegnamento del Profeta Muhàmmad, che Allàh lo benedica e l’abbia in gloria, è garantita daall’articolo 21 della costituzione.
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Voglia Allàh, rifulga lo splendor della Sua Luce, creare nei cuori di tutti i Musulmani il sentimento che porta alla concordia e li unisca nello sforzo di realizzare le condizioni necessarie al successo in questa vita terrena e nell’altra.

E la lode appartiene ad Allàh
il Signore e Padrone
di tutto ciò che esiste.

N.° 201

Muhàrram
1438
Ottobre
2016

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